Comunicato stampa : visite mediche paracadutisti


Lunedì, 20 Febbraio, 2012

 

Si pubblica il testo integrale del Presidente Nazionale, Giovanni Fantini, indirizzato a tutti gli Organi ANPdI, per le  procedure necessarie all'accertamento dell’idoneità psico- fisica (visita medica)  per l’aviolancio con paracadute ad apertura automatica con fune di vincolo.

                                                                                                                                                                                          l' Ufficio stampa ANPdI

 

TUTTI GLI ORGANI DELL’ANPdI LORO SEDI

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Riferimenti :
A. Decreto del Ministero dei Trasporti N. 467/T (supplemento al Bollettino Ufficiale N.5 – Luglio 1982 del Ministero dei Trasporti);
B. Circolare 1400/1229 “Norme per lo svolgimento dell’attività aviolancistica dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.) d’interesse militare, dell’Ispettorato delle Armi dell’Esercito.
C. ENAC, Regolamento “organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e gli attestati aeronautici”.
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Il Decreto Ministero dei Trasporti N.467/T, ( riferimento ‘A’) approva i programmi e le modalità relative all’addestramento e agli accertamenti di idoneità per la licenza di paracadutista di cui all’Art. 10 del D.P.R. 18 novembre 1988, N.566.
Al paragrafo 2.7.1 (a) “Disposizioni finali e transitorie” il sopracitato Decreto Ministeriale sancisce che <<L’attività aviolancistica d’interesse militare dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.), disciplinata dalla Circolare 1400 del 27 marzo 1990 dello Stato Maggiore dell’Esercito (riferimento ‘B’) , in quanto svolta sotto il controllo del Ministero della Difesa è esclusa dalla disciplina del presente Decreto.>>
La precitata Circolare 1400, per quanto di interesse degli accertamenti sanitari, all’Allegato “B” avente per titolo <CORSI E QUALIFICHE DELL’A.N.P.D’I.> al paragrafo 1 recita :
a. Accertamenti psico-fisici
L’attività aviolancistica è subordinata al possesso della necessaria idoneità fisica, che deve essere accertata, su richiesta dell’A.N.P.d’I., con visita medica effettuata presso Istituti Medico Legali,o presso Enti o Centri di Medicina Sportiva, previsti dalla legge. Il relativo certificato ha la validità di due anni. Per i soci che hanno superato il 40° anno di età la validità del certificato è di un anno.
Per quanto sopra, nella considerazione che :
l’attività aviolancistica con paracadute ad apertura automatica (con fune di vincolo - FV) dell’A.N.P.d’I. è svolta sotto il controllo del Ministero della Difesa e non del Ministero dei Trasporti;
il Regolamento ENAC (riferimento ‘C’) ha lo scopo di disciplinare il rilascio ed il mantenimento delle certificazioni mediche di idoneità per i richiedenti ed i titolari di licenze attestati ed abilitazioni del personale aeronautico e di volo e non di volo individuato dagli articoli 732 e 733 del Codice della Navigazione e che il paracadutista A.N.P.d’I. non rientra nelle sopracitate categorie;
le procedure per l’accertamento dell’idoneità psico- fisica per l’aviolancio con paracadute ad apertura automatica (con fune di vincolo - FV), rimangono al momento invariate.

                                                                          il Presidente Nazionale

                                                                           par. Giovanni Fantini

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